Associazione in partecipazione con apporto di lavoro

Assoc. in partecipazione (apporto di lavoro)

Conosciuto anche come: associazione in partecipazione con apporto di lavoro, associato in partecipazione, apporto di lavoro

Lavoro autonomo coordinato (parasubordinato)Durata variabileA durata variabile o non predefinitaAbrogato
Abrogato dal 2015-06-25 (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 53 (modifica dell'art. 2549, comma 2, c.c.: divieto di apporto di lavoro da parte dell'associato persona fisica)) — oggi:
  • rischio di riqualificazione in Tempo indeterminatoL’apporto di lavoro dell’associato persona fisica è ricondotto al lavoro subordinato.
  • alternativa pratica Co.co.co.Per collaborazioni genuinamente autonome e continuative si guarda alle co.co.co. (art. 2).
Regime transitorio: Vietato il nuovo apporto di lavoro dal 25 giugno 2015; i contratti in essere proseguivano fino alla cessazione.Superata dal 25 giugno 2015: l'art. 53 del D.Lgs. 81/2015 ha modificato l'art. 2549, comma 2, c.c., stabilendo che, quando l'associato è una persona fisica, l'apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. Non sono più stipulabili associazioni in partecipazione con apporto di lavoro di persone fisiche; i contratti in essere al 25 giugno 2015 restavano validi fino alla cessazione.

Storicamente, l'associante attribuiva all'associato (persona fisica) una partecipazione agli utili dell'impresa a fronte di un apporto consistente (anche) in una prestazione di lavoro: schema spesso usato per mascherare rapporti subordinati.

Base legale: Art. 2549 c.c. come modificato dall'art. 53 del D.Lgs. 81/2015; resta ammessa l'associazione in partecipazione con apporto di solo capitale.

Durata

  • Minimo:
  • Massimo:
  • Limiti: Con apporto di lavoro di persona fisica: non più ammessa dal 25 giugno 2015.

Forma e causale: Contratto associativo (non di lavoro subordinato); la variante con apporto di lavoro di persona fisica non è più consentita.

Conversione: Sotto la disciplina previgente, l'uso distorto poteva portare al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato; oggi l'apporto di lavoro della persona fisica è vietato dall'art. 2549 c.c.

A chi/cosa si applica: Voce storica: utile per documenti anteriori al 25 giugno 2015. Resta possibile la sola associazione in partecipazione con apporto di capitale.

Era un contratto in cui l'associato metteva (anche) il proprio lavoro in cambio di una quota di utili. Dal 2015 l'apporto di lavoro di una persona fisica è vietato: resta solo l'apporto di capitale.

Esempio (illustrativo, non vincolante): Un'associazione in partecipazione con apporto di lavoro firmata nel 2014 restava valida fino alla cessazione; dal 25 giugno 2015 non se ne possono stipulare di nuove con persone fisiche.

Tipi collegati

Fonti