Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Conosciuto anche come: tempo indeterminato, contratto a tempo indeterminato, TI, posto fisso, rapporto a tempo indeterminato
Costituire un rapporto di lavoro subordinato stabile, senza un termine finale predeterminato. È la forma comune del rapporto di lavoro: tutte le altre tipologie sono ammesse solo nei limiti e alle condizioni di legge.
Base legale: D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 1; art. 2094 c.c. (definizione di lavoratore subordinato).
Durata
- Minimo: Nessun minimo.
- Massimo: Nessun termine: il rapporto prosegue finché non interviene una causa di cessazione (dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale, pensionamento).
- Limiti: Non soggetto a causali né a limiti di durata. Può prevedere un periodo di prova (durata regolata dal CCNL).
Forma e causale: Non è richiesta la forma scritta a pena di nullità per la generalità del rapporto; restano obbligatorie per iscritto le singole clausole accessorie (es. patto di prova) e la comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego. Nessuna causale.
Conversione: È esso stesso la forma di approdo: gli altri contratti, se stipulati oltre i limiti di legge, si convertono in rapporto a tempo indeterminato.
A chi/cosa si applica: Forma di default per qualsiasi datore di lavoro e qualsiasi mansione; compatibile con la modulazione a tempo parziale.
È il contratto 'standard': dura finché una delle parti non lo fa cessare secondo le regole su dimissioni e licenziamento. La legge lo indica espressamente come la forma normale del rapporto di lavoro.
Esempio (illustrativo, non vincolante): Un'azienda assume un impiegato a tempo pieno e indeterminato: non serve indicare un termine né una causale, e il rapporto continua a tempo indeterminato salvo successiva cessazione.
Tipi collegati
Fonti