Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (a termine)

Tempo determinato

Conosciuto anche come: tempo determinato, contratto a termine, TD, contratto a tempo determinato, contratto a scadenza

Rapporti a termine e in somministrazioneTempo determinatoA tempo determinato / a termineIn vigoredati 2026

Costituire un rapporto subordinato con un termine finale predeterminato, per esigenze non permanenti del datore di lavoro.

Base legale: D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 19-29, come modificato dal D.L. 87/2018 (Decreto Dignità, conv. L. 96/2018) e dal D.L. 48/2023 (Decreto Lavoro, conv. L. 85/2023).

Durata

  • Minimo: Nessun minimo legale.
  • Massimo: Max 24 mesi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, sommando la durata di tutti i contratti a termine e delle proroghe/rinnovi per mansioni di pari livello e categoria; i CCNL possono prevedere una durata diversa.
  • Limiti: Fino a 12 mesi il contratto è 'acausale' (nessuna giustificazione richiesta). Oltre i 12 mesi, ed entro i 24, occorre una causale: una delle esigenze previste dai CCNL (art. 51) oppure, in mancanza di previsioni della contrattazione collettiva, esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti — regime transitorio prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal D.L. 95/2025 (art. 14, c. 6-bis); dopo tale data, salvo ulteriori proroghe, valgono solo le causali del CCNL, a pena di nullità del termine oltre i 12 mesi — oltre alla sostituzione di lavoratori assenti. Max 4 proroghe nell'arco dei 24 mesi a prescindere dal numero di contratti; tra un contratto e il successivo (rinnovo) va rispettato lo 'stop & go': 10 giorni se il precedente durava fino a 6 mesi, 20 giorni se durava oltre 6 mesi.

Forma e causale: Forma scritta a pena di inefficacia del termine (art. 19 c. 4), salvo i rapporti di durata non superiore a 12 giorni. La causale, quando richiesta (oltre i 12 mesi), va indicata per iscritto.

Conversione: Si converte in contratto a tempo indeterminato se: si supera la durata massima complessiva (24 mesi o quella del CCNL); manca la forma scritta del termine; si eccede il numero massimo di proroghe (dalla quinta proroga); non si rispetta lo stop & go; o si continua di fatto la prestazione oltre il termine e il periodo di tolleranza (30/50 giorni).

A chi/cosa si applica: Soggetto a un limite quantitativo del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio (salvo diversa previsione del CCNL); i datori fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine.

Contratto con una data di scadenza. Fino a un anno non serve motivarlo; oltre l'anno servono giustificazioni precise. Sforare durata, proroghe o intervalli lo trasforma in indeterminato.

Esempio (illustrativo, non vincolante): Un negozio assume una commessa a termine per 10 mesi per un picco stagionale: essendo sotto i 12 mesi non serve la causale. Se poi la proroga o rinnova oltre i 12 mesi, deve indicare una causale ammessa.

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Fonti