Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (a termine)
Tempo determinato
Conosciuto anche come: tempo determinato, contratto a termine, TD, contratto a tempo determinato, contratto a scadenza
Costituire un rapporto subordinato con un termine finale predeterminato, per esigenze non permanenti del datore di lavoro.
Base legale: D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 19-29, come modificato dal D.L. 87/2018 (Decreto Dignità, conv. L. 96/2018) e dal D.L. 48/2023 (Decreto Lavoro, conv. L. 85/2023).
Durata
- Minimo: Nessun minimo legale.
- Massimo: Max 24 mesi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, sommando la durata di tutti i contratti a termine e delle proroghe/rinnovi per mansioni di pari livello e categoria; i CCNL possono prevedere una durata diversa.
- Limiti: Fino a 12 mesi il contratto è 'acausale' (nessuna giustificazione richiesta). Oltre i 12 mesi, ed entro i 24, occorre una causale: una delle esigenze previste dai CCNL (art. 51) oppure, in mancanza di previsioni della contrattazione collettiva, esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti — regime transitorio prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal D.L. 95/2025 (art. 14, c. 6-bis); dopo tale data, salvo ulteriori proroghe, valgono solo le causali del CCNL, a pena di nullità del termine oltre i 12 mesi — oltre alla sostituzione di lavoratori assenti. Max 4 proroghe nell'arco dei 24 mesi a prescindere dal numero di contratti; tra un contratto e il successivo (rinnovo) va rispettato lo 'stop & go': 10 giorni se il precedente durava fino a 6 mesi, 20 giorni se durava oltre 6 mesi.
Forma e causale: Forma scritta a pena di inefficacia del termine (art. 19 c. 4), salvo i rapporti di durata non superiore a 12 giorni. La causale, quando richiesta (oltre i 12 mesi), va indicata per iscritto.
Conversione: Si converte in contratto a tempo indeterminato se: si supera la durata massima complessiva (24 mesi o quella del CCNL); manca la forma scritta del termine; si eccede il numero massimo di proroghe (dalla quinta proroga); non si rispetta lo stop & go; o si continua di fatto la prestazione oltre il termine e il periodo di tolleranza (30/50 giorni).
A chi/cosa si applica: Soggetto a un limite quantitativo del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio (salvo diversa previsione del CCNL); i datori fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine.
Contratto con una data di scadenza. Fino a un anno non serve motivarlo; oltre l'anno servono giustificazioni precise. Sforare durata, proroghe o intervalli lo trasforma in indeterminato.
Esempio (illustrativo, non vincolante): Un negozio assume una commessa a termine per 10 mesi per un picco stagionale: essendo sotto i 12 mesi non serve la causale. Se poi la proroga o rinnova oltre i 12 mesi, deve indicare una causale ammessa.
Tipi collegati
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 81/2015, art. 19 — apposizione del termine e durata massima (24 mesi); art. 21 — proroghe, rinnovi e stop & go
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Contratto a tempo determinato — disciplina del rapporto di lavoro
- Normattiva — D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (Decreto Lavoro), conv. L. 85/2023 — nuova disciplina delle causali del contratto a termine
- Normattiva — D.L. 30 giugno 2025, n. 95, art. 14, c. 6-bis — proroga al 31 dicembre 2026 della causale «individuata dalle parti» (art. 19 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2015)