Somministrazione di lavoro a tempo determinato

Somministrazione a termine

Conosciuto anche come: somministrazione a tempo determinato, lavoro interinale, lavoro in somministrazione, agenzia interinale, missione a termine

Rapporti a termine e in somministrazioneTempo determinatoA tempo determinato / a termineIn vigore

Mettere a disposizione di un'impresa utilizzatrice, per il tramite di un'agenzia per il lavoro autorizzata, uno o più lavoratori per una missione a tempo determinato.

Base legale: D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 30-40 (in particolare artt. 30-31 e 33-38); art. 19 per il termine del rapporto agenzia-lavoratore.

Durata

  • Minimo: Nessun minimo legale.
  • Massimo: Il rapporto a termine tra agenzia e lavoratore segue i limiti del contratto a tempo determinato (artt. 19 e ss.), salvo il diverso regime fissato dai CCNL delle agenzie per il lavoro.
  • Limiti: Limite quantitativo: i lavoratori somministrati a termine, sommati ai lavoratori assunti direttamente a tempo determinato, non possono eccedere il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'utilizzatore al 1° gennaio (salvo diversa previsione del CCNL dell'utilizzatore). Divieti specifici (art. 32): sostituzione di scioperanti, unità con licenziamenti collettivi recenti o cassa integrazione in corso, datori senza valutazione dei rischi.

Forma e causale: Il contratto di somministrazione (commerciale, tra agenzia e utilizzatore) è in forma scritta a pena di nullità: in difetto, il lavoratore è considerato alle dipendenze dirette dell'utilizzatore. Anche il contratto di lavoro tra agenzia e lavoratore è scritto.

Conversione: In caso di somministrazione irregolare o di mancanza della forma scritta del contratto di somministrazione, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore.

A chi/cosa si applica: Tre soggetti: agenzia per il lavoro (somministratore, datore di lavoro formale), impresa utilizzatrice (esercita potere direttivo) e lavoratore. La responsabilità retributiva e contributiva è solidale tra agenzia e utilizzatore.

Il lavoratore è assunto dall'agenzia ma lavora in un'altra azienda (l'utilizzatore), che ne dirige l'attività. La forma 'a termine' copre missioni temporanee.

Esempio (illustrativo, non vincolante): Un'azienda manifatturiera chiede a un'agenzia per il lavoro 5 operai per 4 mesi per coprire un picco di produzione: i lavoratori sono dipendenti dell'agenzia ma operano sotto la direzione dell'azienda utilizzatrice.

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Fonti