Contratto di lavoro a progetto (co.co.pro.)

Lavoro a progetto

Conosciuto anche come: co.co.pro., lavoro a progetto, contratto a progetto, collaborazione a progetto

Lavoro autonomo coordinato (parasubordinato)Tempo determinatoA tempo determinato / a termineAbrogato
Abrogato dal 2015-06-25 (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 52 (abrogazione degli artt. 61-69-bis del D.Lgs. 276/2003)) — oggi:
  • oggi regolato da Co.co.co.Le collaborazioni continuative rientrano oggi nell’art. 2 D.Lgs. 81/2015 (co.co.co. etero-organizzate).
  • rischio di riqualificazione in Tempo indeterminatoIn assenza di genuina autonomia, la collaborazione è riqualificata in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Regime transitorio: I contratti a progetto in essere al 25 giugno 2015 restavano validi fino alla loro scadenza naturale.Abrogato dal 25 giugno 2015: l'art. 52 del D.Lgs. 81/2015 ha abrogato la disciplina del lavoro a progetto (artt. 61-69-bis del D.Lgs. 276/2003). Non è più stipulabile; i contratti a progetto già in essere al 25 giugno 2015 restavano validi fino alla loro scadenza naturale. Le collaborazioni continuative rientrano oggi nell'art. 2 D.Lgs. 81/2015 (etero-organizzazione) o si convertono in lavoro subordinato.

Storicamente, riconduceva la collaborazione coordinata e continuativa a uno o più progetti specifici, per arginare l'uso improprio delle co.co.co.

Base legale: Già artt. 61-69-bis del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Legge Biagi); abrogati dall'art. 52 del D.Lgs. 81/2015.

Durata

  • Minimo:
  • Massimo: Era legata alla durata del progetto.
  • Limiti: Forma non più stipulabile dal 25 giugno 2015.

Forma e causale: Richiedeva forma scritta e l'indicazione del progetto (norma abrogata).

Conversione: Sotto la disciplina abrogata, l'assenza di un progetto specifico comportava la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

A chi/cosa si applica: Voce storica: utile a chi consulta contratti o documenti anteriori al 25 giugno 2015. Per le nuove collaborazioni si guarda all'art. 2 D.Lgs. 81/2015 (co.co.co. etero-organizzate).

Era la 'co.co.pro', collaborazione legata a un progetto, abrogata dal Jobs Act nel 2015. Oggi non si può più stipulare: le collaborazioni continuative rientrano nelle co.co.co. (art. 2) o nel lavoro subordinato.

Esempio (illustrativo, non vincolante): Un contratto a progetto firmato nel 2014 restava valido fino alla scadenza; dal 25 giugno 2015 non se ne possono stipulare di nuovi.

Tipi collegati

Fonti