Collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) ed etero-organizzata

Co.co.co.

Conosciuto anche come: co.co.co., collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione etero-organizzata, collaborazione organizzata dal committente, parasubordinato

Lavoro autonomo coordinato (parasubordinato)Durata variabileA durata variabile o non predefinitaIn vigore

Rendere una prestazione di lavoro prevalentemente personale e continuativa in forma coordinata con il committente, restando formalmente lavoro autonomo. Quando la collaborazione è etero-organizzata, si applica la disciplina del lavoro subordinato.

Base legale: D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 2 (collaborazioni etero-organizzate), come modificato dal D.L. 101/2019 (conv. L. 128/2019); art. 409 n. 3 c.p.c. (nozione di collaborazione coordinata e continuativa); art. 2222 c.c. (lavoro autonomo).

Durata

  • Minimo: Nessun minimo: la durata è quella concordata nel contratto.
  • Massimo: Nessun limite di durata di legge; il rapporto è coordinato e continuativo nel tempo.
  • Limiti: Dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (anche tramite piattaforme digitali). Esistono esclusioni di legge (es. collaborazioni regolate da accordi collettivi, professioni intellettuali con ordine, amministratori e sindaci di società).

Forma e causale: La co.co.co. è formalmente lavoro autonomo: il contratto va redatto per iscritto (anche per la corretta qualificazione e per gli obblighi di comunicazione/gestione separata INPS), ma non è un contratto di lavoro subordinato. Nessuna causale.

Conversione: Se la collaborazione è etero-organizzata ai sensi dell'art. 2 (prestazione prevalentemente personale, continuativa, con modalità organizzate dal committente), si applica integralmente la disciplina del lavoro subordinato, con le relative tutele.

A chi/cosa si applica: Confine delicato tra autonomia e subordinazione: usata per collaborazioni continuative coordinate. L'etero-organizzazione fa scattare le tutele del lavoro subordinato (rilevante anche per i rider/piattaforme).

Collaborazione autonoma ma continuativa e coordinata col committente. Se però è il committente a organizzare come e quando si lavora (etero-organizzazione), la legge la tratta come lavoro dipendente.

Esempio (illustrativo, non vincolante): Un committente ingaggia un collaboratore continuativo organizzandone tempi e modalità di lavoro: pur chiamandola co.co.co., si applica la disciplina del lavoro subordinato (art. 2 D.Lgs. 81/2015).

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