Lavoro a domicilio

Lavoro a domicilio

Conosciuto anche come: lavoro a domicilio, lavoratore a domicilio, L. 877/1973

Rapporti specialiDurata variabileA durata variabile o non predefinitaIn vigore

Disciplinare il rapporto del lavoratore che, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio (o in locale di cui ha disponibilità) lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, su loro istruzioni e con loro materiali.

Base legale: Legge 18 dicembre 1973, n. 877 (e successive modifiche).

Durata

  • Minimo: Nessun minimo.
  • Massimo: Può essere a tempo indeterminato o determinato; non ha limiti di durata propri.
  • Limiti: La subordinazione ricorre in forma attenuata (in deroga all'art. 2094 c.c.): il lavoratore deve osservare le direttive dell'imprenditore su modalità, caratteristiche e requisiti del lavoro. Esclusi l'impiego di manodopera salariata e di apprendisti.

Forma e causale: Rapporto di lavoro subordinato 'speciale'; il datore tiene un apposito registro e consegna un libretto di controllo. Non richiede una causale come il tempo determinato.

Conversione: Non è una forma a termine: è una modalità speciale di rapporto subordinato. La qualificazione corretta dipende dalla sussistenza della subordinazione attenuata definita dalla L. 877/1973.

A chi/cosa si applica: Forma storica e di nicchia, tipica delle lavorazioni manifatturiere svolte a casa per conto di un'impresa (es. confezioni, assemblaggi). Da non confondere con il lavoro agile (smart working), che è una modalità del lavoro subordinato ordinario.

Il lavoratore lavora a casa propria, ma è un dipendente: segue le istruzioni dell'imprenditore committente con una subordinazione 'attenuata'. È disciplinato da una legge speciale del 1973, non dal D.Lgs. 81/2015.

Esempio (illustrativo, non vincolante): Un'azienda di confezioni affida a una lavoratrice a domicilio l'assemblaggio di capi su propri modelli e materiali, retribuendola a cottimo secondo la L. 877/1973.

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Fonti