Contratto di lavoro sportivo
Lavoro sportivo
Conosciuto anche come: lavoro sportivo, contratto di lavoro sportivo, lavoratore sportivo, riforma dello sport
Disciplinare il lavoro nel settore sportivo (D.Lgs. 36/2021). NON è un'unica forma contrattuale ma un REGIME SPECIALE: la prestazione sportiva può essere resa come lavoro subordinato (anche a tempo determinato, con regole proprie del settore professionistico), come lavoro autonomo, o — nell'area del dilettantismo — come collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), con uno specifico regime fiscale e contributivo agevolato entro soglie di compenso.
Base legale: D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (artt. 25-28 e ss.), come modificato dal D.Lgs. 120/2023; in vigore, per la parte sul lavoro sportivo, dal 1° luglio 2023.
Durata
- Minimo: Nessun minimo legale generale.
- Massimo: Variabile secondo la forma (subordinata o autonoma) e l'area (professionismo/dilettantismo); il lavoro sportivo subordinato a termine segue regole proprie del settore.
- Limiti: Nell'area del dilettantismo opera una presunzione di lavoro autonomo nella forma di co.co.co. quando la prestazione, pur continuativa, non supera 24 ore settimanali (escluso il tempo per le manifestazioni sportive) ed è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo (art. 28, come modificato dal D.Lgs. 120/2023). Regime fiscale/contributivo agevolato entro soglie di compenso.
Forma e causale: Contratto disciplinato dalla legge speciale di settore (D.Lgs. 36/2021); forma e contenuti variano secondo la natura subordinata o autonoma del rapporto e l'area sportiva.
Conversione: La qualificazione (subordinato vs autonomo/co.co.co.) dipende dai criteri dell'art. 28 e dalla concreta organizzazione della prestazione; il superamento delle soglie della presunzione di autonomia può ricondurre il rapporto alle regole del lavoro subordinato.
A chi/cosa si applica: Regime speciale per atleti, allenatori, direttori tecnici, preparatori e altre figure sportive (art. 25 D.Lgs. 36/2021). La forma concreta (subordinata / autonoma / co.co.co. dilettantistica) determina inquadramento, durata e tutele: questo è il quadro d'insieme, non un singolo tipo contrattuale.
Il contratto degli sportivi (atleti, allenatori, ecc.) introdotto dalla Riforma dello Sport del 2021 (in vigore dal luglio 2023). Può essere subordinato o autonomo; nel dilettantismo, sotto certe soglie, si presume autonomo (co.co.co.).
Esempio (illustrativo, non vincolante): Un'associazione sportiva dilettantistica ingaggia un istruttore per 15 ore settimanali: sotto le 24 ore e con coordinamento tecnico-sportivo, il rapporto si presume di collaborazione coordinata e continuativa (art. 28 D.Lgs. 36/2021).
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Fonti